TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
L'U.S.A.R.C.I. - REGIONE PUGLIA - Unione Sindacale Autonoma Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani Regione Puglia - riveniente dal S.A.R.C.I. "Sindacato Autonomo Rappresentanti Commercio Industria" della provincia di Bari, costituito in Bari il 9 gennaio 1945, che promosse e contribuì alla fondazione della Federazione Nazionale U.S.A.R.C.I., estende la propria competenza alla Regione Pugliese.

ART. 2
L'U.S.A.R.C.I. - REGIONE PUGLIA ha sede in Bari.

ART. 3
L'U.S.A.R.C.I. - REGIONE PUGLIA - è autonoma, indipendente, apartitica e non ha scopi di lucro.

ART. 4
Scopi dell'U.S.A.R.C.I - REGIONE PUGLIA - sono:
a - curare gli interessi morali e materiali della categoria;
b - rappresentare i propri soci dinanzi le competenti autorità dello Stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni pugliesi per ogni questione d'interesse della categoria;
c - promuovere l'attuazione di ogni iniziativa che tenda allo incremento degli scambi commerciali;
d - promuovere idonee iniziative affinché la categoria sia adeguatamente rappresentata in tutti i consigli, enti ed organizzazioni della Regione Puglia, al fine di portare il suo contributo alla impostazione e risoluzione dei problemi nei quali la categoria è interessata;
e - raccogliere ed elaborare tutti i dati, gli elementi, le notizie in campo sindacale, merceologico e commerciale, relativi a questioni interessanti l'attività della categoria;
f - esercitare tutte le altre funzioni che le sono state demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni della Puglia;
g - coordinare tutte le iniziative e proposte delle organizzazioni consorelle dell'U.S.A.R.C.I e delle altre organizzazioni nazionali rappresentative della categoria;
h - curare gli interessi degli associati nei riguardi delle ditte mandanti, degli enti previdenziali e assistenziali, ed altri pertinenti.

TITOLO II - Soci
ART. 5
Possono far parte dell'U.S.A.R.C.I. - REGIONE PUGLIA - tutti gli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti ai Ruoli delle 5 provincie pugliesi, sia in attività che pensionati.

ART. 6
Per essere ammessi come soci occorre;
a - essere iscritti nei Ruoli definitivi o transitori degli agenti e rappresentanti di commercio oppure essere pensionati dell'E.N.A.S.A.R.C.O.;
b - non essere iscritti ad altre organizzazioni similari.

ART. 7
La domanda d'iscrizione deve essere sottoscritta accettando tutte le clausole del presente statuto. Essa Si intende perfezionata col pagamento della quota sociale ed impegna il socio per 1'anno solare di iscrizione. Le iscrizioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo.

ART. 8
Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso; in mancanza, si intende confermata l'adesione con l'obbligo del pagamento della quota associativa per il successivo anno.

ART. 9
La qualità di socio si perde:
a - per dimissioni;
b - per espulsione per gravi motivi disciplinari: su proposta del Consiglio Direttivo al collegio dei probiviri, che deciderà dopo aver sentito l'interessato e, per il Consiglio Direttivo, il Presidente.

ART. 10
L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci in regola con il pagamento della quota sociale.
TITOLO III - Organi dell'U.S.A.R.C.I. - REGIONE PUGLIA
ART. 11
Gli organi sociali sono:
a - l'Assemblea dei soci, costituita da tutti gli iscritti al Sindacato in regola con i pagamenti;
b - il Presidente;
c - il Vice Presidente Vicario, responsabile della Segreteria;
d - un Vice Presidente per gli affari intersindacali, assistenziali e previdenziali;
e - il Tesoriere;
f - la Giunta Esecutiva, composta dal presidente, dal vice presidente vicano, dal vice presidente e dal tesoriere;
g - il Consiglio Direttivo, composto da dodici membri, oltre il presidente;
h - il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti;
i - il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

ART. 12
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente su delibera del consiglio direttivo:
1°) - in via ordinaria:
a - ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo;
b - ogni quattro anni per l'elezione del presidente, del consiglio direttivo, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri.
2°) - in via straordinaria:
a - ogni volta che si verifichi la necessità di procedere a decisioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterranno opportuno demandare all'Organo supremo;
b - per modifiche allo statuto.

ART. 13
L'Assemblea decide in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci iscritti; in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti.

TITOLO IV - Elezioni
ART. 14
Le Assemblee, di norma, sono presiedute:
L'Ordinaria dal Presidente Regionale.
La Straordinaria da un rappresentante della Federazione Nazionale, o in mancanza da persona proposta dal Presidente in carica.

ART. 15
L'elezione del Presidente dell'U.S.A.R.C.I. - REGIONE PUGLIA - avviene a scrutinio segreto o per acclamazione. In questo ultimo caso il presidente dell'assemblea deve accertarne l’unanimità.

ART. 16
Il Presidente del sindacato dura in carica quattro anni ed è rieleggibile nei quadrienni successivi senza limitazioni.

ART. 17
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto su lista aperta e dura in carica quattro anni. I Consiglieri possono essere rieletti nei quadrienni successivi, senza limitazioni.
ART. 18
I due vice presidenti sono eletti a scrutinio segreto fra i membri del consiglio direttivo, su una rosa di sei nomi proposta dal Presidente, previa consultazione dei candidati da lui prescelti per accertarsi che accetterebbero la carica SC risultassero eletti.
Una volta eletti i tre vice presidenti, il Vicano sarà scelto dal presidente.

ART. 19
Il Tesoriere è eletto a scrutinio segreto fra i dieci membri del consiglio direttivo. Se l'eletto rinuncia alla carica, essa spetterà nell'ordine al primo dei non eletti.

ART. 20
Il Collegio sindacale viene eletto con le stesse modalità previste l'elezione del consiglio direttivo. I sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili nei quadrienni successivi, senza limitazione.

ART. 21
Il Collegio dei probiviri è eletto con le stesse modalità del consiglio direttivo e del collegio sindacale. I probiviri sono rieleggibi1i senza limitazioni nei quadrienni successivi.

ART. 22
Per esercitare il diritto di voto nelle elezioni generali, il socio dovrà:
a - dichiarare e provare la propria identità;
b - avere anzianità di appartenenza al sindacato da almeno sessanta giorni;
c - essere in regola con i pagamenti.

ART. 23
Prima delle operazioni di voto il presidente dell’assemblea nomina gli scrutatori in numero di tre che hanno anche poteri di ogni altra verifica. Almeno uno di essi dovrà essere membro del consiglio direttivo uscente. Essi cureranno la regolarità delle elezioni e redigeranno il relativo verbale per la proclamazione degli eletti, che sarà fatta dal presidente dell'assemblea.

ART. 24
Il voto si esprime con le modalità indicate negli artt. 15, 16, 17 e 18.

ART. 25
L'elezione a presidente o consigliere esclude la possibilità di essere eletto a sindaco o proboviro.

ART. 26
Il perfezionamento della legittimità alle cariche di cui agli articoli 17, 18 e 19 avviene a mezzo lettera raccomandata del presidente ai singoli eletti, i quali entro quindici giorni dalla comunicazione debbono notificare allo stesso, la accettazione o la rinuncia.
TITOLO V - Compiti del Presidente e degli Organi Collegiali
ART. 27
Il consiglio direttivo e la giunta esecutiva; sovrintende alla ordinaria amministrazione.

ART. 28
Il consiglio direttivo discute e delibera su tutte le questioni riguardanti la gestione ordinaria e straordinaria del sindacato nei limiti del presente statuto secondo l'ordine del giorno predisposto dal presidente e dal vice presidente vicano in assenza del presidente.
Il presidente, a mezzo lettera e almeno sette giorni prima della convocazione, notifica ai membri del consiglio la data e l'ora della riunione, con relativo ordine del giorno.

ART. 29
La Giunta Esecutiva:
a - attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
b - delibera sulle questioni urgenti che non sono specificamente demandate alla competenza del presidente o del consiglio direttivo;
c - affianca il presidente nell'espletamento dell'ordinaria amministrazione ogni volta che il presidente o in sua assenza il vice presidente vicano ritiene doverla sentire.

ART. 30
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi.
La Giunta Esecutiva Si riunisce di norma una volta al mese.

ART. 31
In casi particolarmente gravi o urgenti qualunque membro del consiglio direttivo può chiedere al presidente o in sua vece al vicano la convocazione immediata del consiglio direttivo.
In tal caso il presidente, col mezzo più idoneo provvederà direttamente o indirettamente a convocare i membri del consiglio direttivo che dovrà riunirsi nel più breve tempo possibile.

ART. 32
I consiglieri e i membri di giunta hanno l’obbligo di presenziare a tutte le riunioni di loro competenza. Le assenze debbono essere motivate e comunicate con preavviso al presidente.
Il membro del consiglio direttivo, che riveste o no cariche speciali, che si assenta senza giustificato motivo e frequentemente, deve essere invitato dal presidente a uniformarsi ai doveri della sua carica. Se le assenze permangono, il presidente convoca il consiglio direttivo proponendone la decadenza.
In caso di decisa decadenza, da parte del consiglio direttivo, il presidente dà comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata. I posti resisi vacanti vengono ricoperti nell'ordine dai primi non eletti dall'assemblea.

ART. 33
In caso di vacanza della presidenza, il vice presidente vicano deve provvedere entro il termine di 60 giorni a indire l'assemblea straordinaria dei soci per l'elezione del nuovo presidente.
In caso di vacanza di uno o più posti di consigliere, anche se titolare di carica specifica, si procede alla sostituzione immediata con i seguenti criteri:
a - se si tratta di un vice presidente, lo sostituisce il primo non eletto della rosa iniziale per l'elezione dei vice presidenti;
b - se si tratta del tesoriere col primo non eletto nelle elezioni del tesoriere;
c - se si tratta di un consigliere: vedere Art. 32.
Il presidente provvede a dame comunicazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata.

ART. 34
I sindaci effettivi c supplenti provvedono ad eleggere il presidente del collegio sindacale.
In caso di vacanza di uno o due posti degli effettivi, i posti vacanti vengono coperti immediatamente dai sindaci supplenti, in ordine di anzianità.
In caso di vacanza del Presidente ne assume la carica il sindaco effettivo più anziano.
Il collegio sindacale svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

ART. 35
I probiviri eleggono il proprio presidente con lo stesso criterio del collegio dei sindaci.
I compiti dei probiviri sono quelli demandati dalla legge.

ART. 36
Il Tesoriere amministra la cassa e gli altri beni del sindacato. Predispone ed effettua con la collaborazione di due consiglieri da lui scelti l’inventario ed il bilancio preventivo all'inizio dell'anno sociale e il sottopone all'approvazione del consiglio direttivo nel termine massimo di due mesi dall'inizio dell'anno sociale, con lo stesso criterio predispone ed effettua il bilancio consuntivo ai primi dell'anno successivo e comunque in tempo perchè sia approvato dal consiglio direttivo e sottoposto all’assemblea dei soci.
TITOLO VI - Patrimonio
ART. 37
Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili, valori, titoli, lasciti, donazioni, denaro che comunque pervengano al Sindacato.

ART. 38
Le entrate dell'U.S.A.R.C.I. - REGIONE PUGLIA - sono ordinarie c straordinarie. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote sociali. Tutte le altre eventuali sono entrate straordinarie.

ART. 39
Le spese ordinarie riguardano l'amministrazione ordinaria; le altre spese riguardano fatti eccezionali c fra essi la partecipazione ai convegni nazionali dell'U.S.A.R.C.I. o ad altre manifestazioni di particolare interesse per la categoria, le assemblee straordinarie, i convegni regionali, interregionali o nazionali promossi dal sindacato.

ART. 40
L'esercizio finanziano coincide con l'anno solare.
TITOLO VII - Scioglimento del Sindacato
ART. 41
In caso di scioglimento dell'U.S.A.R.C.I. - REGIONE PUGLIA - l’assemblea riunita in via straordinaria, nominerà uno o più liquidatori, scelti tra i componenti dell'associazione, o anche estranei, determinandone poteri ed eventuali compensi.

ART. 42
Il patrimonio sociale che risultasse attivo, sarà devoluto a favore di un ente di previdenza o assistenza della categoria, con deliberazione assembleare. In caso di passività esse saranno coperte solidalmente dai componenti del consiglio direttivo.
TITOLO VIII - Norma finale
ART. 43
Per tutto quanto altro eventualmente non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile. |