Statuto U.S.A.R.C.I.
STATUTO USARCI – REGIONE PUGLIA
TITOLO I
Costituzione e scopi
ART. 1
1. L’ U.S.A.R.C.I. – REGIONE PUGLIA – “Unione Sindacale Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani” riveniente dal S.A.R.C.I. “Sindacato Autonomo Rappresentanti Commercio Industria” della provincia di Bari, costituito in Bari il 9 gennaio 1945, che promosse e contribuì alla fondazione della Federazione Nazionale U.S.A.R.C.I., estende la propria competenza alla Regione Puglia.
ART. 2
l. L’ U.S.A.R.C.I. – REGIONE PUGLIA ha sede in Bari.
ART. 3
l. L’ U.S.A.R.C.I. – REGIONE PUGLIA è autonoma, indipendente, apartitica e non ha scopi di lucro.
ART. 4
1. Scopi dell’ U.S.A.R.C.I – REGIONE PUGLIA sono:
a) curare gli interessi morali e materiali della Categoria;
b) rappresentare la Categoria in seno agli organismi in cui se ne prevede l’utilità ed avanti le competenti autorità dello Stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni pugliesi per ogni questione d’ interesse della Categoria.
c) promuovere e concorrere a tutte le iniziative tendenti a tutelare e rafforzare il prestigio della Categoria; l’ attuazione di ogni iniziativa che tenda all’ incremento degli scambi commerciali;
d) attuare ogni altra attività ritenuta di interesse dei soci e della Categoria;
e) raccogliere ed elaborare tutti i dati, gli elementi, le notizie in campo sindacale, merceologico e commerciale, relativi a questioni interessanti l’attività della categoria;
f) esercitare tutte le altre funzioni che le sono state demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni della Puglia;
g) coordinare tutte le iniziative e proposte delle organizzazioni consorelle dell’U.S.A.R.C.I e delle altre organizzazioni nazionali rappresentative della categoria;
h) curare gli interessi degli associati nei riguardi delle ditte mandanti, degli enti previdenziali e assistenziali, ed altri pertinenti.
i) promuovere la formazione e l’ aggiornamento professionale della categoria anche attraverso la costituzione di appositi organismi;
j) promuovere la costituzione di apposite strutture per le presentazioni di servizi alla categoria;
k) prestare agli associati assistenza e servizi in materia sindacale, legale, fiscale, amministrativa, contabile, ivi compresa la tenuta di scritture contabili, fiscali, contributive, il tutto contro versamento di contributi supplementari;
l) rappresentare, a livello regionale, la categoria nelle trattative con le Organizzazioni delle imprese mandanti, ai fini dell’ applicazione degli Accordi Economici Collettivi e delle loro eventuali integrazioni, anche tramite la costituzione di camere arbitrali stabili.
TITOLO II
Dei Soci
ART. 5
Possono far parte dell’ U.S.A.R.C.I. – REGIONE PUGLIA tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, gli agenti di assicurazione, i promotori finanziari, i collaboratori dei promotori finanziari e gli intermediari di commercio inclusi chi opera con la tentata vendita, che comprovino di esercitare o aver esercitato effettivamente la professione.
ART. 6
1. Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio Onorario a soci effettivi che abbiano cessato l’attività e si siano resi particolarmente benemeriti nell’ opera svolta in seno all’Associazione.
ART. 7
l. La domanda d’ iscrizione deve essere sottoscritta accettando tutte le clausole del presente statuto.
2. La domanda è perfezionata col pagamento della quota sociale valida per l’anno solare di iscrizione e per gli anni successivi sino a revoca (art. 9).
ART. 8
1. Le quote sociali, differenziate per Soci Ordinari, Soci Pensionati che non svolgono più la loro attività, Soci Sostenitori e qualunque eventuale contributo supplementare e/o quote di ammissione, sono annuali per anno solare (l gennaio – 31 dicembre) e non sono divisibili per rate.
ART. 9
1. Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata o fax o e-mail o PEC entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in corso; in mancanza si intende confermata l’ adesione con l’ obbligo del pagamento della quota associativa per il successivo anno.
ART. 10
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per dimissioni ai sensi dell’ art. 9;
c) per esclusione: questa deve essere deliberata dal consiglio direttivo e pronunciata nei confronti dei Soci dichiarati falliti, interdetti, inabilitati, condannati all’ interdizione dai pubblici uffici, o che, in qualche modo, possono recare nocumento morale o materiale all’associazione.
Il Consiglio Direttivo può pronunciare l’ esclusione dei soci morosi nel pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo comunica riservatamente al socio la motivazione dell’ esclusione.
Avverso la decisione del Consiglio Direttivo il Socio ha diritto di appellarsi al collegio dei Probiviri;
d) per espulsione per gravi motivi disciplinari: su proposta del Consiglio Direttivo al collegio dei probiviri finché deciderà dopo aver sentito l’ interessato, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
ART. 11
1. All’ atto dell’ iscrizione, il richiedente che intende divenire socio è tenuto obbligatoriamente a fornire i propri dati personali al fine di poter consentire l’ identificazione.
2. In ottemperanza al disposto della L. 31/12/96 n. 675, i dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza e saranno utilizzati ai fini di cui al precedente art. 4 e del successivo art. 12 del presente Statuto. Potranno inoltre essere trasmessi all’ Organizzazione nazionale a cui l’Associazione aderirà ai sensi dell’art. 18 lettera c) del medesimo Statuto.
3. La sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce accettazione alla raccolta, archiviazione e trattamento dei dati per i predetti fini, fermo restando i diritti dell’ interessato di cui all’art. 13 della citata legge n. 675/96.
4. La cancellazione dei dati trattati, a seguito di dimissioni o esclusione, non avverrà in modo automatico ma esclusivamente a seguito di apposita richiesta scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) indirizzata all’associazione.
ART. 12
1. All’atto dell’iscrizione l’associato ancora in attività dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto USARCI e di aderire alla medesima USARCI assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti
2. In particolare si impegna a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta o per il tramite degli Istituti convenzionati, anche ai sensi della L. 5/6/73, n. 311, e successive modificazioni (INPS), unitamente, in quest’ ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme.
3. Nel caso di cui sopra l’ Associato è consapevole che l’ eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto all’USARCI ai sensi dell’ art. 9 che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a trasmetterla tempestivamente alla competente Sede territoriale dell’ Ente previdenziale convenzionato e che, fatti salvi gli obblighi statutari, la stessa produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell’ anno successivo a quello di presentazione.
4. Il Consiglio Direttivo USARCI ai sensi degli art. 7, 8 e 23 lettera “f” dello Statuto potrà decidere di riscuotere in tutto o in parte la quota associativa per via indiretta per il tramite degli Istituti convenzionati (INPS) di cui sopra.
ART. 13
1. L’ esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci in regola con il pagamento della quota sociale.
TITOLO III
Organi dell’ USARCI ed Assemblee
ART. 14
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea dei soci, costituita da tutti gli iscritti al Sindacato in regola con i pagamenti
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice Presidente Vicario
e) il Vice Presidente
f) il Tesoriere
g) la Giunta esecutiva (c , d , e , f )
h) il Collegio Sindacale
i) il Collegio dei Probiviri
ART. 15
1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
ART. 16
1. Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
a) discutere ed approvare il bilancio
b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri
c) fissare gli indirizzi di massima dell’ attività dell’Associazione
ART. 17
1. L’ Assemblea è convocata dal Presidente dell’ Associazione in carica ogni qualvolta egli ne avvisi l’ opportunità, o su richiesta della Giunta, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio Sindacale, nonché su richiesta scritta, con specificazione degli argomenti da trattare, inoltratagli da almeno un quinto dei Soci.
2. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il primo semestre dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
3. Ogni quattro anni l’Assemblea sarà detta elettiva e provvederà alla nomina degli organi sociali previsti dall’art. 14 lettere b, g , h , i .
ART.l8
Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria:
a) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto;
b) deliberare sulla partecipazione a quelle organizzazioni di categoria di carattere nazionale che meglio perseguono le finalità di tutela degli interessi della Categoria;
c) deliberare in ordine all’ eventuale scioglimento dell’Associazione, alla nomina dei liquidatori, ed alla devoluzione del patrimonio sociale.
ART. 19
1. La convocazione dell’ Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ ora e del luogo dell’ adunanza nonché l’ordine del giorno da trattare. Detto avviso deve essere comunicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’ adunanza a mezzo P.E.C. o lettera ordinaria o mail ed inserita sul sito dell’ Associazione.
2. L’ Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se presenti il 50% degli iscritti paganti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
3. L’ Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualora sia presente almeno un trentesimo dei Soci.
4. L’ Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell’ Associazione assistito da un Segretario, o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o dal Consigliere più anziano.
È peraltro facoltà dell’ Assemblea nominare altro Presidente o altro Segretario, scegliendoli tra i Soci presenti.
5. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio può essere portatore di non più di tre deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono rappresentare per delega altri soci.
6. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano. Si deve però procedere per scrutinio segreto in occasione delle elezioni delle cariche sociali salvo contrario avviso dell’ Assemblea stessa da adottarsi all’ unanimità.
7. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza relativa dei presenti.
TITOLO IV
Dal Presidente e degli Organi Collegiali
ART. 20
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva; assume e licenzia, sentita la Giunta Esecutiva, il personale dipendente.
2. Per gli atti di straordinaria amministrazione i poteri di rappresentanza del Presidente sono subordinati a previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo. È in facoltà del Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva a seconda della natura dell’ atto, nominare procuratori speciali con poteri di rappresentare l’ Associazione nei limiti determinati nella procura. .
3. In caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ed in caso di assenza di quest’ ultimo dall’ altro Vice Presidente; nel caso di assenza anche di quest’ ultimo, dal Consigliere anziano.
ART. 21
1. Il Consiglio Direttivo, composto da 9 (nove) membri effettivi, nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’ Assemblea, provvede a nominare il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente per gli affari intersindacali ed il Tesoriere ed insieme costituiscono la Giunta Esecutiva.
2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
3. Qualora nel corso dell’ anno si verificano tre assenze ingiustificate tra i membri del Consiglio Direttivo, il medesimo provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti.
4. Nel caso in cui dovessero venire a mancare più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’ intero Consiglio decadrà, ed i membri restanti, provvederanno alla convocazione dell’ Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, con scadenza identica al precedente Consiglio.
5. Il Consiglio Direttivo dovrà essere formato, se possibile, nella quota del 10 % da soci che abbiano età inferiore ad anni 40.
ART. 22
l. I singoli membri della Giunta Esecutiva, sotto la direzione del Presidente, possono svolgere, anche disgiuntamente, i seguenti compiti:
a) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
b) adottare i provvedimenti relativi all’ ordinaria amministrazione, nell’ ambito delle proprie competenze e usuali mansioni.
2. La Giunta, riunita collegialmente e deliberando a maggioranza relativa, può adottare ogni provvedimento ritenuto utile alla funzionalità della Segreteria ed allo sviluppo dell’ attività sul piano organizzativo.
3. Può proporre i soci da cooptare in sostituzione dei consiglieri esclusi.
4. Può altresì assumersi le competenze del Consiglio Direttivo per casi straordinari di necessità e di urgenza sempre che non sia stata possibile una seduta valida del Consiglio Direttivo medesimo, al quale devono essere successivamente sottoposte per la ratifica e le deliberazioni relative.
5. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza relativa e, qualora non si formi la maggioranza, prevale il voto di chi presiede.
ART. 23
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1. Nella sua prima riunione eleggere il Presidente, i due vice Presidenti ed il Tesoriere.
2. Attuare le delibere dell’ Assemblea.
3. Curare lo studio dei problemi interessanti la categoria, allo scopo di valorizzare l’ attività professionale.
4. Proporre in sede competente miglioramenti economici ed assistenziali adeguati alle esigenze del tempo.
5. Approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sottoposto dal Tesoriere.
6. Sviluppare e concretare gli indirizzi di massima dell’ attività dell’ Associazione fissati dall’ assemblea.
7. Fissare la quota sociale annuale, stabilendo un eventuale diverso importo tra i soci pensionati non più in attività, la quota di ammissione ed eventuali contributi supplementari di cui all’ art. 8.
8. Deliberare su tutte le questioni patrimoniali di straordinaria amministrazione.
9. Apportare modifiche al Regolamento.
ART. 24
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi: per iniziativa del Presidente o di uno dei due Vice Presidenti, ed ogni qualvolta la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è di norma presieduto dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti, o dal consigliere più anziano.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa. Qualora non si formi la maggioranza, prevale il voto di chi presiede.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri compreso o il Presidente o chi ne fa le veci.
5. E’ facoltà del Presidente invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, in relazione agli argomenti da trattare, i rappresentanti designati dall’ associazione presso enti esterni o tecnici ed esperti.
6. Il Consiglio Direttivo può nominare consiglieri, con funzione consuntiva, per particolari esigenze ad organizzazione per motivi di opportunità.
7. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti almeno 15 giorni prima della riunione con indicazione del luogo, ora ed argomento da trattare. In caso di decisioni urgenti detta procedura non è tassativa.
ART. 25
1. I Consiglieri hanno l’ obbligo di presenziare a tutte le riunioni di loro competenza. Le assenze debbono essere motivate e comunicate al Presidente o in segreteria prima della riunione.
2. Dopo tre assenze ingiustificate nell’ anno, il Consiglio Direttivo può decidere la sostituzione del Consigliere su proposta del Presidente che ne chiede la decadenza.
3. In caso di decisa decadenza da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente dà comunicazione all’ interessato a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail.
4. I posti resisi vacanti vengono ricoperti nell‘ ordine dai primi dei non eletti dall’ Assemblea. In mancanza da soci proposti dalla Giunta Esecutiva che vengono cooptati.
5. La cooptazione a membri del Consiglio Direttivo deve essere ratificata alla prima Assemblea.
ART. 26
1. Il Tesoriere amministra la cassa e gli altri beni del Sindacato.
2. Predispone ed effettua con la collaborazione della Giunta Esecutiva e/o con due consiglieri da lui scelti, l’ inventario ed il bilancio preventivo all’ inizio dell’ anno sociale e li sottopone all’ approvazione del Consiglio Direttivo nel termine massimo di due mesi dall’ inizio dell’ anno sociale, con lo stesso criterio predispone ed effettua il bilancio consuntivo ai primi dell’ anno successivo e comunque in tempo perché sia approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’assemblea del soci.
ART. 27
1. Il Collegio Sindacale, di cui possono far parte anche i non soci, si compone di tre membri effettivi e di uno supplente e rimane in carica per quattro anni.
2. Il Presidente è nominato dal Collegio nella prima riunione successiva alla nomina.
3. Il Collegio sindacale ha compiti di vigilanza, assistenza e controllo, e deve, in particolare:
a) vigilare sull’ osservanza delle norme statutarie;
b) assistere alle Assemblee;
c) controllare l’attività amministrative dell’ Associazione, procedendo in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ad atti di ispezione e di rivelazione sulla gestione sociale, al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità;
d) convocare l’ assemblea qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo nei casi previsti da questo statuto;
4. E’ facoltà del Collegio Sindacale partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
ART. 28
1. Il Collegio dei Probiviri di cui possono far parte anche non soci, si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, e dura in carica quattro anni.
2. E’ compito del Collegio esaminare eventuali divergenze che possono sorgere fra Associati ed Associazione ed Associati fra di loro in ordine allo loro appartenenza all’ Associazione, e deliberare in merito ai ricorsi dei Soci avverso alle decisioni di esclusione ed espulsione disposte dal Consiglio Direttivo.
3. Per lo svolgimento dei loro compiti, ove fosse necessario, applicheranno la procedura prevista per gli arbitrati di cui all’ art.816 e seguenti del c. p. c. .
TITOLO V
Elezioni
ART. 29
1. Le Assemblee, di norma, sono presiedute:
a) l’ Ordinaria dal Presidente.
b) la Straordinaria da un rappresentante della Federazione Nazionale o in mancanza dal Presidente in carica o da persona proposta dal medesimo Presidente.
ART. 30
1. Il Consiglio Direttivo è eletto all’ Assemblea dei soci a scrutinio segreto su lista aperta per un periodo di quattro anni ed è rieleggibile ai quadrienni successivi.
ART. 31
1. Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo tra gli eletti dall’ Assemblea nel Direttivo.
2. I due Vice Presidenti sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.
3. Una volta scelti i due Vice Presidenti, il Vicario sarà scelto dal Presidente.
ART. 32
l. Il Tesoriere è scelto fra i nove membri del consiglio direttivo, esclusi i Vice Presidenti ed in caso di rinuncia da altro consigliere.
2. In mancanza di consiglieri disponibili la carica sarà affidata, ad interim, al Presidente.
ART. 33
1. Il Collegio Sindacale viene eletto con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. I sindaci durano in carica 4 anni e sono rieleggibili ai quadrienni successivi.
ART. 34
l. Il Collegio dei Probiviri viene eletto con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. I probiviri durano 4 anni e sono rieleggibili ai quadrienni successivi.
ART. 35
l. Per esercitare il diritto al voto nelle elezioni generali, il socio dovrà:
a) dichiarare e provare la propria identità.
b) avere anzianità di appartenenza al sindacato da almeno sessanta giorni.
c) essere in regola con il pagamento della quota per l’ anno in cui si vota.
ART. 36
1. Prima delle operazioni di voto il Presidente dell’ Assemblea nomina gli scrutatori in numero di tre che hanno anche poteri di ogni verifica. Almeno uno di essi dovrà essere membro del Consiglio Direttivo uscente. Essi cureranno la regolarità delle elezioni e redigeranno il relativo verbale per la proclamazione degli eletti che sarà fatta dal Presidente dell’ Assemblea.
ART. 37
l. Il voto si esprime con le modalità indicate negli art. 30,31,32,33 e 34.
ART. 38
1. L’ elezione a Presidente o a Consigliere esclude la possibilità di essere eletto a sindaco o probiviri.
ART. 39
1. Il perfezionamento della legittimità alle cariche di cui all’ articolo 14, lettere b, h ed i, avviene a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail del Presidente dell’ Assemblea ai singoli eletti, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione debbono notificare allo stesso e con le medesime modalità, l’ accettazione o la rinuncia.
2. Le nomine di cui art. 30,31,32,33 e 34 trovano conferma nel verbale della riunione del primo Consiglio Direttivo nella quale sono stati incaricati.
ART. 40
1. L’ elezione dei Sindaci e Probiviri viene perfezionata con la comunicazione inviata dal Presidente dell’ Assemblea agli eletti a mezzo raccomandata o fax o e-mail, contenente, altresì, la convocazione alla prima riunione del relativo Collegio per la nomina del Presidente.
2. La riunione sarà presieduta dal Presidente dell’ USARCI fino alla nomina del Presidente del Collegio a seguito della quale il Presidente dell’ USARCI abbandonerà la riunione.
TITOLO VI
Patrimonio ed Esercizio Finanziario
ART. 41
1. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili, dalle somme accantonate per qualsiasi titolo o scopo, valori, titoli, lasciti, donazioni, denaro che comunque pervengano dal sindacato.
ART. 42
l. Le entrate dell’ USARCI sono ordinarie e straordinarie. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote sociali. Tutte le altre eventuali sono entrate straordinarie.
ART. 43
1. Le spese ordinarie riguardano l’ amministrazione ordinaria.
2. Le altre spese riguardano fatti eccezionali e fra essi la partecipazioni ai convegni nazionali ed internazionali dell’USARCI o ad altre manifestazioni di particolare interesse per la categoria, le assemblee straordinarie, i convegni regionali, interregionali, nazionali o internazionali promossi dal sindacato.
ART. 44
1. L’ esercizio finanziario coincide con l’ anno solare.
TITOLO VII
Cariche Associative
ART. 45
l. Tutte le cariche associative sono onorifiche.
2. Il Tesoriere provvede al rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri o loro delegati che hanno rappresentato in forma ufficiale l’ USARCI.
TITOLO VIII
Scioglimento del Sindacato
ART. 46
1. In caso di scioglimento dell’ USARCI – REGIONE PUGLIA, l’ Assemblea, riunita in via straordinaria, nominerà uno o più liquidatori, scelti tra i componenti dell’ Associazione, o anche estranei, determinandone poteri ed eventuali compensi.
ART. 47
l. Il patrimonio sociale che risultasse attivo, sarà devoluto a favore di un ente di previdenza o assistenza della categoria, con deliberazione assemblare. In caso di passività esse saranno coperte solidalmente dai componenti del consiglio direttivo.
TITOLO IX
Norma Finale
ART. 48
Per tutto quanto altro eventualmente non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile.
Atto costitutivo e Statuto del 1945
1″ modifica approvata dall’ Assemblea Straordinaria del 29/01/1978 per Rogito notaio Nitti dott. Onofrio n.169414
2″ modifica approvata dall’ Assemblea Straordinaria del 08/06/1994
3″ modifica approvata dall’ Assemblea Straordinaria del 27/03/2004
4″ modifica approvata dall’ Assemblea Straordinaria del 24/06/2013
5″ modifica approvata dall’ Assemblea Straordinaria del 23/03/2019
T. +39 080.5616976
F. +39 080.5616976
usarcibari@usarcibari.it
9:00 – 12:30
Ven
16:00 – 19:00